Sono sicuro che tutti voi almeno una volta nella vita avete sentito parlare di esecuzione immobiliare. Ma cosa significa realmente? Quando inizia? Si può evitare?
In questo articolo cercherò di spiegarvi proprio questo.
Iniziamo col dire che l’esecuzione immobiliare è una di quelle procedure cosiddette forzate e interviene quando, a seguito del mancato pagamento da parte del debitore, il creditore si rivolge al Tribunale di competenza per ottenere il suo credito.
Questo significa, in parole povere, che se il debitore non vuole (perché può succedere anche questo) o non ha modo di saldare il suo debito, il creditore ha la possibilità di rivalersi sui suoi beni.
Il creditore quindi, per ottenere ciò che gli spetta, si rivolge al Giudice competente per la firma del Decreto Ingiuntivo e successivamente deve far notificare il cosiddetto atto di precetto presso il domicilio del debitore con il quale lo avverte e lo invita a saldare il suo debito entro 10 giorni dalla notifica, pena l’esecutività del titolo. Da qui il termine esecuzione immobiliare, appunto.
Ma cos’è l’atto di precetto?
L’atto di precetto è un documento ufficiale, una sorta di preavviso di esecuzione che consente al debitore di agire sanando il suo debito ed evitare che inizi la procedura esecutiva.
E se il debitore non può provvedere al pagamento?
In questo caso il creditore potrà richiedere la trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati esattamente l’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si vogliono sottoporre a esecuzione.
Ma il pignoramento è un’altra di quelle procedure che vanno approfondite e spiegate in modo più dettagliato e lo faremo… nel prossimo articolo!
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