In questo articolo vorrei rispondere a una domanda molto comune riguardo alle aste immobiliari: come avviene la liberazione di un immobile occupato dall’esecutato?
In queste situazioni, le persone hanno spesso paura che chi occupa l’immobile, soprattutto se si tratta dell’esecutato con figli minori, possa continuare a rimanere dentro e a non voler andare via.
Tuttavia, in caso di asta, la data del pignoramento rappresenta la legge.
Se chi occupa l’immobile ha un titolo opponibile, come ad esempio una sentenza di assegnazione del tetto coniugale al coniuge e ai figli minori, che risale a prima del pignoramento, allora la persona in questione può rimanere nell’immobile, in quanto il nuovo acquirente acquista l’immobile con la persona dentro.
Se, invece, la sentenza di assegnazione del tetto coniugale viene emessa dopo il pignoramento, allora non è opponibile alla procedura, così come un eventuale contratto di affitto stipulato dopo il pignoramento. In questi casi, l’acquirente dell’immobile avrà diritto alla liberazione dell’immobile.
In caso di liberazione dell’immobile, il custode giudiziario predisporrà la procedura.
A partire dalla pubblicazione del decreto, il custode giudiziario ha da 60 a 120 giorni per permettere alla persona di lasciare l’immobile in maniera bonaria. Trascorsi questi giorni, se l’immobile non è ancora stato liberato, il custode giudiziario può intervenire con la forza pubblica per effettuare un accesso forzoso.
Successivamente, il custode giudiziario provvederà alla sostituzione delle serrature e l’immobile verrà messo in sicurezza. Le chiavi dell’immobile verranno quindi consegnate al nuovo proprietario.
In sintesi, se chi occupa l’immobile ha un titolo opponibile, si acquista l’immobile con la persona dentro. In caso contrario, l’immobile verrà liberato mediante procedura bonaria o, in caso di necessità, mediante procedura forzata con il supporto della forza pubblica.